In caso di decesso di un beneficiario di rendita, i suoi parenti sono tenuti a comunicare il decesso al consulente di previdenza competente e a inoltrare i documenti necessari affinché il diritto alle prestazioni ai superstiti possa essere esaminato.
Rendita per coniugi / indennità unica per coniugi
Se una persona assicurata coniugata muore, il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi a condizione che soddisfi uno dei seguenti requisiti:
- deve provvedere al sostentamento di almeno un figlio;
- ha compiuto il 45° anno d’età ed è sposato da almeno cinque anni.
Il coniuge superstite, che non soddisfa nessuno dei requisiti riportati, ha diritto a un’indennità unica pari all’importo di tre rendite annue.
Il diritto alla rendita per coniugi matura con il decesso della persona assicurata, in ogni caso non prima che cessi il diritto a percepire il salario intero.
L’ammontare della rendita annua per il coniuge è pari:
- se la persona assicurata deceduta era attiva: al 60% della rendita d’invalidità assicurata;
- se la persona assicurata deceduta era invalida o pensionata: al 60% della rendita corrente d’invalidità o di vecchiaia al momento del decesso.
Rendite per orfani
Se una persona assicurata, invalida o pensionata per vecchiaia muore, ognuno dei suoi figli ha diritto a una rendita per orfani a partire dal primo giorno del mese successivo alla data del decesso.
La rendita per orfani è dovuta fino alla fine del mese in cui l'orfano/a compie il 18° ano d'età. I figli agli studi o a tirocinio, invalidi almeno al 70%, hanno diritto alla rendita per orfani fino al termine della loro formazione o al raggiungimento della capacità lavorativa, tuttavia al massimo fino alla fine del mese in cui compiono il 25° anno d'età.
L’ammontare annuo della rendita per orfani:
- se la persona deceduta era una persona assicurata attiva o invalida: all'8% dell'ultimo salario soggetto a contributi
- se la persona deceduta assicurata era pensionata: al 20% della rendita annua corrente o di vecchiaia al momento del decesso.
Rendita per partner conviventi
Una convivenza simile a matrimonio, anche fra persone dello stesso sesso, viene equiparata, per quanto riguarda il diritto a una rendita, a un matrimonio, a condizione che
- nessuno dei due partner sia coniugato e che fra loro non esista alcun legame di parentela;
- al momento del decesso della persona assicurata, la convivenza sotto il medesimo tetto sia
- durata almeno cinque anni consecutivi e il partner superstite abbia compiuto 45 anni, oppure
- il partner sopravvissuto debba provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni;
- il versamento della prestazione venga fatto valere entro tre mesi dal decesso della
persona assicurata.
La rendita per il partner viene ridotta dell’importo di eventuali prestazioni per i superstiti di un altro istituto di previdenza.
Capitale in caso di decesso
Le condizioni del diritto alla prestazione e l’ammontare del capitale di decesso sono definite nell’art. 20 del piano di previdenza.