La vostra previdenza – La nostra competenza di base

Ci consideriamo parte del centro di competenza per la previdenza professionale per aziende del Gruppo Migros.
I nostri clienti sono gli assicurati attivi e i beneficiari di rendita della PIG, come pure le imprese affiliate.

Informazioni per i beneficiari di rendita

Ha delle domande concernenti la sua rendita o desidera comunicarci un cambiamento?

Qui trova tutte le informazioni importanti.

Cambiamento d'indirizzo/di conto

Ha traslocato o cambiato indirizzo? Per inviarle informazioni e documenti sempre attuali, abbiamo bisogno di un indirizzo postale valido.

Ha aperto un nuovo conto e desidera che la rendita sia versata su questo conto? In linea di massima, le prestazioni vengono versate su un conto bancario o postale in Svizzera, indicato dalla persona avente diritto.

Voglia comunicare per iscritto i dati delle nuove coordinate al/alla consulente di previdenza responsabile.

Partenza all'estero

Se trasferisce il domicilio all’estero, deve comunicarci per iscritto il cambiamento d'indirizzo. A dipendenza del nuovo paese di destinazione, la PIG può essere eventualmente tenuta a detrarre l’imposta alla fonte dalla sua rendita (o dalla liquidazione in capitale), anche se il versamento è fatto su un conto in Svizzera.

Adeguamento delle rendite

Adeguamento al rincaro delle rendite per i superstiti e d'invalidità

Dopo tre anni di decorrenza, le prestazioni per i superstiti e d'invalidità sono adeguate all'evoluzione dei prezzi fino al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento, conformemente alle prescrizioni del Consiglio federale.

Questi adeguamenti riguardano però solo la prestazione minima legale obbligatoria secondo la LPP. Finché la PIG concede rendite superiori alla rendita minima legale stabilita dalla LPP, non persiste l'obbligatorietà di un adeguamento all'evoluzione dei prezzi.

La maggior parte delle rendite della PIG sono superiori alla rendita minima legale. Di solito non devono essere quindi automaticamente adeguate perché oltrepassano la rendita minima anche dopo l’adeguamento obbligatorio al rincaro.

Il consiglio di fondazione decide annualmente in merito ad eventuali adeguamenti delle rendite.

Decesso

In caso di decesso di un beneficiario di rendita, i suoi parenti sono tenuti a comunicare il decesso al consulente di previdenza competente e a inoltrare i documenti necessari affinché il diritto alle prestazioni ai superstiti possa essere esaminato.

Rendita per coniugi / indennità unica per coniugi

Se una persona assicurata coniugata muore, il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi a condizione che soddisfi uno dei seguenti requisiti:

  • deve provvedere al sostentamento di almeno un figlio;
  • ha compiuto il 45° anno d’età ed è sposato da almeno cinque anni.

Il coniuge superstite, che non soddisfa nessuno dei requisiti riportati, ha diritto a un’indennità unica pari all’importo di tre rendite annue.

Il diritto alla rendita per coniugi matura con il decesso della persona assicurata, in ogni caso non prima che cessi il diritto a percepire il salario intero.

L’ammontare della rendita annua per il coniuge è pari:

  • se la persona assicurata deceduta era attiva: al 60% della rendita d’invalidità assicurata;
  • se la persona assicurata deceduta era invalida o pensionata: al 60% della rendita corrente d’invalidità o di vecchiaia al momento del decesso.

Rendite per orfani

Se una persona assicurata, invalida o pensionata per vecchiaia muore, ognuno dei suoi figli ha diritto a una rendita per orfani a partire dal primo giorno del mese successivo alla data del decesso.

La rendita per orfani è dovuta fino alla fine del mese in cui l'orfano/a compie il 18° ano d'età. I figli agli studi o a tirocinio, invalidi almeno al 70%, hanno diritto alla rendita per orfani fino al termine della loro formazione o al raggiungimento della capacità lavorativa, tuttavia al massimo fino alla fine del mese in cui compiono il 25° anno d'età.

L’ammontare annuo della rendita per orfani:

  • se la persona deceduta era una persona assicurata attiva o invalida: all'8%  dell'ultimo salario soggetto a contributi
  • se la persona deceduta assicurata era pensionata: al 20% della rendita annua corrente o di vecchiaia LPP al momento del decesso.

Rendita per partner conviventi

Una convivenza simile a matrimonio, anche fra persone dello stesso sesso, viene equiparata, per quanto riguarda il diritto a una rendita, a un matrimonio, a condizione che

  • nessuno dei due partner sia coniugato e che fra loro non esista alcun legame di parentela;
  • al momento del decesso della persona assicurata, la convivenza sotto il medesimo tetto sia
    • durata almeno cinque anni consecutivi e il partner superstite abbia compiuto 45 anni, oppure 
    • il partner sopravvissuto debba provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni;
  • il versamento della prestazione venga fatto valere entro tre mesi dal decesso della
    persona assicurata.

La rendita per il partner viene ridotta dell’importo di eventuali prestazioni per i superstiti di un altro istituto di previdenza.

Capitale in caso di decesso

Le condizioni del diritto alla prestazione e l’ammontare del capitale di decesso sono definite nell’art. 20 del piano di previdenza.

Date di versamento

Le rendite vengono corrisposte alla fine di ogni mese, le prestazioni in capitale entro 30 giorni dal verificarsi del caso assicurativo. I pagamenti vengono effettuati su un conto in Svizzera.